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146628
IDG820600930
82.06.00930 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dini Enrico Adolfo
Cure termali, controlli delle aziende e provvedimenti d' urgenza
nota a ord. Pret. Bologna 14 agosto 1981 ord. Pret. Terni 6 agosto 1981
Dir. lav., an. 55 (1981), fasc. 5, pt. 2, pag. 306-310
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7704; D44022
Le due ordinanze annotate, pronunziate a seguito di procedimento d' urgenza ex art. 700 c.p.c., giungono a soluzioni opposte inordine alla possibilita' per i dipendenti di una banca di ricorrere alla tutela d' urgenza di fronte al rifiuto dell' azienda di concedere il permesso di effettuare cure termali, dopo che queste, in sede di controllo, non erano risultate necessarie. L' A. ritiene che la concessione del provvedimento d' urgenza sia subordinata all' accertamento della necessita' della cura: se il controllo, richiesto dal datore di lavoro, sia stato fatto da un Ente pubblico a cio' legittimato ed abbia avuto esito negativo, il Pretore non potra' non respingere l' eventuale ricorso d' urgenza presentato dall' interessato. Ma se l' azienda si e' rivolta ad Enti pubblici non competenti ad effettuare controlli sull' operato dell' unita' sanitaria locale, il giudice ben potra' disporre accertamento medico-legale e decidere sulla base delle relative risultanze.
art. 700 c.p.c. art. 77 contr. coll. naz. lav. 18 aprile 1980 (dipendenti aziende di credito e finanziarie) art. 36 l. 23 dicembre 1978, n. 833
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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