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| IDG820600940 | |
| 82.06.00940 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lambertucci Pietro
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| Diritti sindacali, criterio della maggiore rappresentativita' e
principio di eguaglianza tra sindacati
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| nota a Pret. Trieste 18 giugno 1981
decr. Pret. Milano 12 novembre 1979
Pret. Milano 11 aprile 1980
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 8-9, pt. 2, pag.
734-749
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7110; D71104
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| Le sentenze annotate ripropongono il dibattuto tema della
legittimita' delle concessione di benefici "ulteriori" o diversi,
rispetto a quelli previsti dallo Statuto, soltanto ad alcune
associazioni sindacali con esclusione di altre. Partendo dagli spunti
offerti dalle decisioni in esame, osserva l' A., e accolto il
compiuto catalogo di requisiti elaborati dal Pretore di Trieste, si
deve ritenere che la discriminazione sia illegittima solo nell'
ipotesi prevista dall' art. 17 dello Statuto, in quanto nelle altre
ipotesi si rimarrebbe nell' ambito dell' autonomia privata collettiva
e della libera scelta dell' interlocutore, spesso condizionata dalla
forza contrattuale della controparte. Non esistono in sostanza
disposizioni normative che impongano un divieto assoluto di
discriminazioni tra associazioni sindacali; di conseguenza l'
autonomia privata collettiva non e' limitata da alcun principio di
parita' di trattamento, sempre che non si versi nella fattispecie del
sindacato di comodo, sanzionata ex art. 17 dello Statuto.
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| art. 19 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 17 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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