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146637
IDG820600940
82.06.00940 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lambertucci Pietro
Diritti sindacali, criterio della maggiore rappresentativita' e principio di eguaglianza tra sindacati
nota a Pret. Trieste 18 giugno 1981 decr. Pret. Milano 12 novembre 1979 Pret. Milano 11 aprile 1980
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 734-749
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7110; D71104
Le sentenze annotate ripropongono il dibattuto tema della legittimita' delle concessione di benefici "ulteriori" o diversi, rispetto a quelli previsti dallo Statuto, soltanto ad alcune associazioni sindacali con esclusione di altre. Partendo dagli spunti offerti dalle decisioni in esame, osserva l' A., e accolto il compiuto catalogo di requisiti elaborati dal Pretore di Trieste, si deve ritenere che la discriminazione sia illegittima solo nell' ipotesi prevista dall' art. 17 dello Statuto, in quanto nelle altre ipotesi si rimarrebbe nell' ambito dell' autonomia privata collettiva e della libera scelta dell' interlocutore, spesso condizionata dalla forza contrattuale della controparte. Non esistono in sostanza disposizioni normative che impongano un divieto assoluto di discriminazioni tra associazioni sindacali; di conseguenza l' autonomia privata collettiva non e' limitata da alcun principio di parita' di trattamento, sempre che non si versi nella fattispecie del sindacato di comodo, sanzionata ex art. 17 dello Statuto.
art. 19 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 17 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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