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| IDG820600942 | |
| 82.06.00942 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Petrocelli Marco
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| L' art. 9 della legge n. 300 del 1970 ed i poteri di controllo dei
lavoratori: una decisione negativa della Cassazione
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| nota a Cass. sez. lav. 5 dicembre 1980, n. 6339
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 8-9, pt. 2, pag.
668-685
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7772; D7111
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| La sentenza annotata ha escluso che possano far parte della
rappresentanza prevista dall' art. 9 della legge n. 300/1970 tecnici
estranei all' azienda; in tal modo, pur non escludendolo
esplicitamente, si e' reso problematico anche il loro asserito
diritto di accesso in fabbrica. Dopo aver esaminato i limiti del
diritto di controllo e del diritto all' attuazione delle misure e
cautele di sicurezza, l' A. affronta il problema delle rappresentanze
e della loro composizione. La decisione della Cassazione appare
criticabile in quanto organo della collettivita' di rischio e' in
primo luogo l' assemblea dei lavoratori interessati, dalla quale la
rappresentanza trae la sua investitura, sia composta o meno da membri
appartenenti alla collettivita' in questione; si puo' aggiungere che
quando la legge ha voluto limitare a certe categorie di soggetti la
scelta del rappresentante organico lo ha stabilito espressamente.
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| art. 9 l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 2087 c.c.
art. 437 c.p.
art. 451 c.p.
art. 20 l. 23 dicembre 1978, n. 833
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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