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146662
IDG820601025
82.06.01025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lamanna Mario
La responsabilita' civile dell' imprenditore nei confronti del lavoratore infortunato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 19 giugno 1981
nota a C. Cost. 19 giugno 1981, n. 102 C. Cost. 26 maggio 1981, n. 74
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 12, pt. 3, pag. 200-203
D701; D6012; D6013
Con la sentenza n. 102/1981 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalita' degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/1965 nella parte in cui precludono in sede civile l' esercizio del diritto di regresso dell' INAIL nei confronti del datore di lavoro, qualora il procedimento penale contro di lui per l' infortunio subito dal lavoratore si sia concluso con sentenze di assoluzione, malgrado l' Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al procedimento. Da questo e da altri motivi di illegittimita' rilevati dalla Corte, osserva l' A., si evince che e' stata la sola posizione dell' INAIL ad essere presa in considerazione; ma sostanzialmente la posizione del lavoratore infortunato non e' diversa, almeno in parte, da quella dell' Istituto. Non pare dubbio, infatti, che l' infortunato non possa vedersi preclusa l' azione civile nei casi indicati dalla Corte con riferimento all' INAIL. La posizione dell' Istituto viene del resto a coincidere con quella riservata a qualsiasi interessato dagli artt. 25 e 28 c.p.p..
art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 11 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 24 Cost. art. 25 c.p.p. art. 28 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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