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| IDG820601025 | |
| 82.06.01025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lamanna Mario
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| La responsabilita' civile dell' imprenditore nei confronti del
lavoratore infortunato alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 102 del 19 giugno 1981
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| nota a C. Cost. 19 giugno 1981, n. 102
C. Cost. 26 maggio 1981, n. 74
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| Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 12, pt. 3, pag.
200-203
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| D701; D6012; D6013
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| Con la sentenza n. 102/1981 la Corte Costituzionale ha dichiarato la
parziale incostituzionalita' degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n.
1124/1965 nella parte in cui precludono in sede civile l' esercizio
del diritto di regresso dell' INAIL nei confronti del datore di
lavoro, qualora il procedimento penale contro di lui per l'
infortunio subito dal lavoratore si sia concluso con sentenze di
assoluzione, malgrado l' Istituto non sia stato posto in grado di
partecipare al procedimento. Da questo e da altri motivi di
illegittimita' rilevati dalla Corte, osserva l' A., si evince che e'
stata la sola posizione dell' INAIL ad essere presa in
considerazione; ma sostanzialmente la posizione del lavoratore
infortunato non e' diversa, almeno in parte, da quella dell'
Istituto. Non pare dubbio, infatti, che l' infortunato non possa
vedersi preclusa l' azione civile nei casi indicati dalla Corte con
riferimento all' INAIL. La posizione dell' Istituto viene del resto a
coincidere con quella riservata a qualsiasi interessato dagli artt.
25 e 28 c.p.p..
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| art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 11 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
art. 24 Cost.
art. 25 c.p.p.
art. 28 c.p.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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