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146663
IDG820601026
82.06.01026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lipari Vito
Note in tema di frazionabilita' dell' assenza facoltativa "post partum"
nota a Cass. sez. lav. 28 ottobre 1981, n. 5660
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 12, pt. 3, pag. 250-253
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7443
Con la sentenza annotata la Cassazione stabilisce che la lavoratrice madre non e' tenuta ad usufruire dell' assenza facoltativa "post partum" in un' unica soluzione, essendo pienamente legittima la norma regolamentare che ne prevede la frazionabilita'. L' A. concorda sostanzialmente con tale interpretazione, ma critica la sentenza nella parte in cui afferma che il principio della frazionabilita', stabilito con d.p.r. n. 1026/1976, si applica anche ai casi non ancora definiti alla data di emanazione del regolamento adottato con il decreto citato. Al contrario, osserva l' A., fino all' emanazione del regolamento del 1976 vigeva ancora quello di attuazione della precedente legge di tutela delle lavoratrice madri, il quale stabiliva il principio di infrazionabilita'. Occorre tuttavia osservare che il precedente regolamento, con lo stabilire l' infrazionabilita', alterava la portata della norma primaria arbitrariamente a danno delle lavoratrici, e pertanto conteneva una disposizione illegittima.
l. 30 dicembre 1971, n. 1204 d.p.r. 21 maggio 1953, n. 568 d.p.r. 25 novembre 1976, n. 1026
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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