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146664
IDG820601027
82.06.01027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tucci Giuseppe
Crediti previdenziali e risarcimento del danno da svalutazione monetaria
nota a Trib. Chieti 10 luglio 1981
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 32 (1981), fasc. 12, pt. 3, pag. 269-281
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D761; D30530; D74493
La sentenza annotata afferma l' applicabilita' dell' art. 1224 comma 2 c.c. ai crediti previdenziali ai fini del risarcimento del danno da svalutazione monetaria. La decisione, osserva l' A. si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che interpreta restrittivamente l' art. 429 comma 3 c.p.c., ritenendo tale norma applicabile solo ai crediti di lavoro. La sentenza in esame appare tuttavia meritevole di particolare interesse per come correttamente dimostra l' applicabilita' della disciplina generale dettata per le obbligazioni anche ai crediti pevidenziali, superando ogni deroga che traesse motivazione dalla natura di ente pubblico non economico dell' ente debitore. L' A. conclude la propria indagine esaminando i problemi specifici che pone l' applicazione della disciplina comune ai crediti previdenziali: la configurabilita' della mora nei confronti dell' ente, la prova del danno da svalutazione e la posizione dell' assicurato.
art. 1224 comma 2 c.c. art. 429 comma 3 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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