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| IDG820601543 | |
| 82.06.01543 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Galantino Luisa
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| Linee evolutive della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di
legittimita' delle clausole di decadenza contenute nei contratti
collettivi di lavoro
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| nota a Cass. sez. lav. 22 ottobre 1981, n. 5558
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| Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 51-59
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7449; D3081
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| Con la sentenza annotata la Cassazione esamina il problema della
validita' di termini perentori (di fonte contrattuale) all' esercizio
dei diritti dei lavoratori alla luce dei limiti posti dalla legge
all' istituto della decadenza. La Cassazione si richiama all' art.
2113 c.c., come parametro di riferimento per la valutazione della
congruita' del termine convenzionale di decadenza. Questa
impostazione, osserva l' A., forzando gli schemi del diritto civile,
risponde all' esigenza di un maggiore adeguamento ai principi del
diritto del lavoro. Infatti nella visione codicistica la decadenza si
verifica per il solo fatto obiettivo della mancata attivita' del
soggetto entro un dato termine e non tiene conto delle circostanze
soggettive di cui dipende l' inattivita'. Nel diritto del lavoro e'
invece evidente la presenza di una chiara direttiva volta a tutelare
il lavoratore tramite l' impedimento di qualsiasi atto definitivo di
dismissione dei suoi diritti, finche' dura il rapporto. E' quindi
evidente che il termine di decadenza non puo' che decorrere dalla
cessazione del rapporto.
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| art. 2113 c.c.
art. 2965 c.c.
art. 2968 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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