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146667
IDG820601543
82.06.01543 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Galantino Luisa
Linee evolutive della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di legittimita' delle clausole di decadenza contenute nei contratti collettivi di lavoro
nota a Cass. sez. lav. 22 ottobre 1981, n. 5558
Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 51-59
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7449; D3081
Con la sentenza annotata la Cassazione esamina il problema della validita' di termini perentori (di fonte contrattuale) all' esercizio dei diritti dei lavoratori alla luce dei limiti posti dalla legge all' istituto della decadenza. La Cassazione si richiama all' art. 2113 c.c., come parametro di riferimento per la valutazione della congruita' del termine convenzionale di decadenza. Questa impostazione, osserva l' A., forzando gli schemi del diritto civile, risponde all' esigenza di un maggiore adeguamento ai principi del diritto del lavoro. Infatti nella visione codicistica la decadenza si verifica per il solo fatto obiettivo della mancata attivita' del soggetto entro un dato termine e non tiene conto delle circostanze soggettive di cui dipende l' inattivita'. Nel diritto del lavoro e' invece evidente la presenza di una chiara direttiva volta a tutelare il lavoratore tramite l' impedimento di qualsiasi atto definitivo di dismissione dei suoi diritti, finche' dura il rapporto. E' quindi evidente che il termine di decadenza non puo' che decorrere dalla cessazione del rapporto.
art. 2113 c.c. art. 2965 c.c. art. 2968 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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