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146673
IDG820601556
82.06.01556 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Meucci Mario
L' assetto definitivo delle rinunzie e delle transazioni
Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 77-81
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74491
Poiche' la gran parte dei diritti del lavoratore, essendo a contenuto patrimoniale, sono disponibili, osserva l' A., ne consegue che gli atti di disposizione non sono nulli, ma solo annullabili dietro iniziativa degli interessati a far valere l' inefficacia degli stessi, da esercitarsi nel termine di decadenza prefissato dall' art. 2113 c.c.. Le rinunzie e le transazioni relative a diritti garantiti da norme inderogabili sono pero' sottratte al regime di impugnativa giudiziale o extragiudiziale quando si realizzano in sedi o situazioni tali da garantire l' assenza dello stato di soggezione del lavoratore, e quindi acquisiscono carattere di definitivita'. Con la decisione n. 5072/1980 la Cassazione ha correttamente individuato nelle procedure di cui agli artt. 420, 410 e 411 c.p.c. i soli tre sistemi attraverso i quali lavoratore e datore di lavoro acquisiscono certezza e definitivita' a soluzioni pattiziamente raggiunte in merito a loro diritti e interessi.
art. 2113 c.c. art. 410 c.p.c. art. 411 c.p.c. art. 420 c.p.c. Cass. 2 settembre 1980, n. 5072
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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