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| IDG820601560 | |
| 82.06.01560 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cala' Franco
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| Assunzioni obbligatorie ed assegnazione delle mansioni
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| nota a Cass. 27 febbraio 1981, n. 1199
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| Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 9-14
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D730; D735
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| Nel sistema delle assunzioni obbligatorie, sostiene la Cassazione,
ove l' impresa richieda di assumere un soggetto con specifiche
attitudini lavorative, l' ufficio del lavoro ha l' obbligo di avviare
persona che possa corrispondere alla richiesta secondo la
fondamentale distinzione tra impiegati ed operai. Osserva l' A. che
la disciplina sulle assunzioni obbligatorie non offre alcun elemento
a sostegno di una ulteriore pretesa dei lavoratori delle categorie
specialmente protette ad essere assunti nelle categorie e nelle
qualifiche loro piu' congeniali. Inoltre i compiti attribuiti alla
Commissione Provinciale per il collocamento obbligatorio concernono
soltanto l' avviamento al lavoro e come tali non incidono per nulla
sulla effettiva instaurazione dei rapporti di lavoro e sul loro
contenuto: la qualifica di assunzione del lavoratore avra' pertanto
la sua fonte nella volonta' negoziale, che rimane il solo elemento di
determinazione dell' attivita' dedotta nel rapporto.
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| l. 2 aprile 1968, n. 482
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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