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146680
IDG820601564
82.06.01564 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caiafa Antonio
Esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro nelle procedure concorsuali
nota a C. Cost. 21 luglio 1981, n. 139
Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 64-69
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31331; D74493
E' infondata, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., stabilisce la Corte Costituzionale con la decisione annotata, la questione di legittimita' di quelle norme della legge fallimentare che escludono la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla data di apertura delle procedure concorsuali. Le conclusioni della Corte Costituzionale, osserva l' A., non convincono; la questione, infatti, avrebbe potuto essere considerata non solo attraverso l' interpretazione dell' art. 429 c.p.c., bensi' anche con puntuale riferimento alle specifiche finalita' che le procedure concorsuali tendono a realizzare, mediante la cristallizzazione delle posizioni dei creditori, con riferimento al momento, unico per tutti, dell' apertura della procedura stessa. E' vero quindi che esiste una deroga alla applicazione dell' art. 429 c.p.c. nell' ambito delle procedure concorsuali, ma questa deroga doveva essere individuata nella necessita' di tutelare la partecipazione in pari misura di tutti i creditori facenti parte della massa fallimentare.
art. 429 comma 3 c.p.c. art. 3 Cost. art. 36 Cost. art. 24 l. fall. art. 42 l. fall. art. 52 l. fall. art. 59 l. fall. art. 92 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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