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| IDG820601564 | |
| 82.06.01564 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caiafa Antonio
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| Esclusione della rivalutazione dei crediti di lavoro nelle procedure
concorsuali
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| nota a C. Cost. 21 luglio 1981, n. 139
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| Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 64-69
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31331; D74493
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| E' infondata, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., stabilisce la
Corte Costituzionale con la decisione annotata, la questione di
legittimita' di quelle norme della legge fallimentare che escludono
la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla
data di apertura delle procedure concorsuali. Le conclusioni della
Corte Costituzionale, osserva l' A., non convincono; la questione,
infatti, avrebbe potuto essere considerata non solo attraverso l'
interpretazione dell' art. 429 c.p.c., bensi' anche con puntuale
riferimento alle specifiche finalita' che le procedure concorsuali
tendono a realizzare, mediante la cristallizzazione delle posizioni
dei creditori, con riferimento al momento, unico per tutti, dell'
apertura della procedura stessa. E' vero quindi che esiste una deroga
alla applicazione dell' art. 429 c.p.c. nell' ambito delle procedure
concorsuali, ma questa deroga doveva essere individuata nella
necessita' di tutelare la partecipazione in pari misura di tutti i
creditori facenti parte della massa fallimentare.
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| art. 429 comma 3 c.p.c.
art. 3 Cost.
art. 36 Cost.
art. 24 l. fall.
art. 42 l. fall.
art. 52 l. fall.
art. 59 l. fall.
art. 92 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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