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146686
IDG820601799
82.06.01799 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
Nota a Cass. 27 maggio 1981, n. 3493
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 6, pag. 854-856
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7033; D761; D74492; D74493
Con la sentenza annotata la Cassazione ribadisce la non rivalutabilita' monetaria dei ratei di pensione e degli altri crediti previdenziali: l' estensione della norma di cui all' art. 429 c.p.p., osserva l' A., viene correttamente negata sul presupposto della diversa natura giuridica del credito derivante dal rapporto di lavoro da quello previdenziale scaturente da un rapporto assicurativo. Inoltre la sentenza afferma la separazione del regime della prescrizione in materia di pensione di invalidita' e vecchiaia. Con logica motivazione la Cassazione distingue tra il diritto alla pensione, nella sua globale entita', soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ed il diritto ai singoli ratei di pensione che, in quanto diritto di contenuto squisitamente patrimoniale, e' soggetto alla prescrizione breve quinquennale.
art. 429 comma 3 c.p.c. art. 442 c.p.c. art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 art. 2946 c.c. art. 2948 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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