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146687
IDG820601800
82.06.01800 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
Nota a App. Venezia sez. I civ. 5 luglio 1980, n. 371
Sicur. soc., an. 36 (1981), fasc. 6, pag. 859-863
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D70332; D30126
La sentenza annotata risolve il problema della attribuzione di pensione di riversibilita' al coniuge divorziato nel caso in cui l' obbligo alla somministrazione dell' assegno periodico non sia stato accertato in sede di divorzio. In analogia al pacifico principio, per cui al coniuge divorziato e' consentito di chiedere la determinazione dell' assegno periodico in un giudizio successivo a quello di divorzio ove non fu proposta tale domanda, la sentenza rileva correttamente che puo' con un successivo giudizio essere chiesta dal coniuge divorziato l' attribuzione della pensione, non essendo piu' possibile la corresponsione dell' assegno da parte dell' ex-coniuge defunto. Al principio dettato, osserva l' A., non osta la lettera della norma, come invece vorrebbe l' INPS, atteso che con il termine "obbligato" si e' voluto individuare l' obbligo potenziale ed astratto che grava sul coniuge e non quello, concreto, gia' realizzatosi attraverso una pronuncia di condanna.
art. 9 l. 1 dicembre 1970, n. 898 l. 1 agosto 1978, n. 436
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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