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Documento


146693
IDG820601813
82.06.01813 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Poletti Dianora
Danno biologico, risarcimento al dipendente infortunato che continua a fruire della retribuzione e posizione del datore di lavoro
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 53-72
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D746; D3070
La questione esaminata, osserva l' A. sembra aver trovato il suo sbocco risolutorio nell' individuazione in capo al lavoratore danneggiato di quel pregiudizio effettivamente cagionato dal fatto lesivo del terzo, qual' e' la lesione dell' integrita' psico-fisica, autonomamente considerata. Sempre piu' frequenti appaiono le convergenze, dottrinali e giurisprudenziali, che individuano il diritto del lavoratore al risarcimento del danno alla salute come danno emergente (posto che il lucro cessante e' annullato dalla continuata percezione degli emolumenti lavorativi), come documento, cioe', che in passato si era voluto individuare nella diminuzione di capacita' lavorativa. Puo' dirsi inoltre ormai superata anche la tendenza a negare il danno del datore di lavoro, che potra' agire direttamente verso il danneggiante al fine di vedersi risarcire la mancata fruizione della prestazione lavorativa del proprio dipendente
Cass. 11 luglio 1978, n. 3507 Cass. sez. III 6 giugno 1981, n. 3675 art. 2059 c.c. art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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