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146698
IDG820601819
82.06.01819 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonamore Daniele
Parificazione e unitezza fra privato e pubblico in rapporto alla prescrizione dei crediti di lavoro
nota a C. Cost. 7 aprile 1981, n. 50
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 25-35
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74492; D14315; D04005
La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale della norma che prevede la prescrizione biennale per gli stipendi, pensioni o altri emolumenti dovuti dallo Stato, e non quinquennale come per gli altri impiegati pubblici secondo l' art. 2948 c.c.. L' A., pur apprezzando la decisione, non concorda con il richiamo all' art. 2948 c.c.: poiche' anche in pendenza del rapporto di pubblico impegno la prescrizione non corre, ma cio' avviene solo dalla cessazione del rapporto, non vi e' alcun argomento per far ritenere che la previsione di cui all' art. 2948 c.c. abbia qualcosa a che fare con i crediti di lavoro. Di conseguenza anche i diritti dei pubblici dipendenti soggiacciono alla prescrizione (generale) decennale dell' art. 2946 c.c..
art. 3 Cost. art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 art. 2946 c.c. art. 2113 c.c. art. 2948 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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