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146699
IDG820601820
82.06.01820 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frattini Franco
Il licenziamento disciplinare come sanzione e l' art. 7 dello statuto dei lavoratori: alcune considerazioni
nota a Cass. sez. un. 28 marzo 1981, n. 1781
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 33 (1982), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 143-160
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74702
Il licenziamento disciplinare, afferma la Cassazione nella sentenza annotata, puo' essere colpito da nullita' per inosservanza delle modalita' e prescrizioni di cui all' art. 7 legge n. 300/1970 solo se, per previsione di legge o di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro, risulti espressamente sottoposto alla normativa fissata dallo stesso art. 7. La tesi della Cassazione, osserva l' A., si pone in posizione intermedia rispetto a quegli orientamenti, sia dottrinali che giurisprudenziali, che sono favorevoli alla configurazione di un licenziamento-sanzione, soggetto pertanto alla disciplina dell' art. 7 o, all' opposto, escludono dall' ambito delle sanzioni i provvedimenti di carattere espulsivo. Poiche' tale ultimo orientamento appare il piu' conforme al dettato della legge e risulta essere maggioritario, e' compito della Corte Costituzionale rimuovere l' illogica disparita' di trattamento tra lavoratore licenziato per motivi disciplinari e lavoratore sottoposto a sanzioni conservative.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2119 c.c. art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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