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146707
IDG830600034
83.06.00034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Siniscalchi Luigi
Omissione contributiva e ricongiunzione previdenziale
Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 2, pt. 1, pag. 226-246
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7032
La ricongiunzione previdenziale, osserva l' A., postula la presenza di periodi comunque coperti da contribuzione, chiaramente risultanti; in mancanza di una delle ipotesi di copertura contributiva prevista, la legge n. 29/1979 non puo' trovare corretta e legittima applicazione per la mancanza degli estremi e dei requisiti di base disposti per la ricongiunzione. Un problema assai rilevante sorge in caso di versamento dei contributi ad una gestione cui i contributi stessi non erano dovuti: le somme versate devono essere considerate alla stregua di importi attribuiti alle gestioni senza alcun titolo di legge e pertanto nulli a tutti gli effetti. Per tale motivo nessuna richiesta ai sensi dell' art. 2 legge n. 29/1979, puo' essere accolta, anche se presentata dal lavoratore, per il quale l' unico riferimento corretto resta l' art. 2116 c.c., ove si sia in presenza di una omissione contributiva ormai insanabile.
art. 2 l. 7 febbraio 1979, n. 29 d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818 art. 2116 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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