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146717
IDG830600048
83.06.00048 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zoppis Eugenio
Nota a Cass. sez. lav. 20 novembre 1981, n. 6161
Sicur. soc., an. 37 (1982), fasc. 2, pag. 228-229
D7032
Stabilisce la Cassazione che l' iscrizione ad una determinata categoria e' obbligatoria per legge in relazione all' attivita' svolta dall' assicurato; qualora per un innovativo provvedimento di legge il soggetto, pur esercitando la stessa attivita', debba essere iscritto ad altra categoria, il requisito dell' iscrizione ai fini previdenziali deve ritenersi perfetto e quindi continuativo ed ininterrotto. La decisione e' inceccepibile, osserva l' A.; poiche', infatti, e' onere esclusivo ed assoluto dell' Istituto provvedere al necessario trasferimento di gestione assicurativa, nessun pregiudizio potra' derivarne ai diritti dell' assicurato per l' eventuale ritardo od omissione del trasferimento stesso.
l. 22 luglio 1966, n. 613
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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