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| IDG830600277 | |
| 83.06.00277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Li Donni Maria Pia
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| Diffusione dei contratti collettivi e clausole di esclusiva
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| comunicazione al Convegno su "Contratti collettivi di lavoro e
informatica", Palermo, 2-4 aprile 1982
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| Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 359-370
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D712; D311321
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| La contrattazione collettiva degli ultimi anni ha introdotto l' uso
di inserire nel corpo dei contratti particolari clausole che
disciplinano la diffusione del testo del contratto e la stampa dello
stesso. Il motivo ispiratore dell' inserimento di tali clausole va
ricercato nell' esigenza, prevalentemente di parte sindacale, di
assicurare la capillare diffusione tra i lavoratori e la fedelta'
della copia del contratto al testo originale. Tale ultima esigenza si
concreta nella previsione di quelle clausole contrattuali, c.d. di
esclusiva, che fanno divieto di riprodurre totalmente o parzialmente
il testo del contratto. La problematica che si affaccia, e che l' A.
affronta nel suo studio, e' quella di analizzare se il contratto
collettivo sia riconducibile a quelle opere dell' ingegno tutelate
dalla legge sul diritto d' autore (l. 22/4/1941 n. 633). La risposta
al quesito e' decisamente negativa. Infatti la natura stessa del
sindacato fa ritenere difficilmente ammissibile che esso possa essere
creatore di opere di ingegno poiche', l' atto di creazione e'
caratteristicamente individuale. Circa la clausola di esclusiva e' da
precisare che essa va intesa come obbligatoria non erga omnes, bensi'
come divieto di riproduzione, rivolto dai sindacati, ai singoli
lavoratori e ai singoli datori di lavoro iscritti ad entrambe le
categorie.
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| art. 12 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 5 l. 22 aprile 1941, n. 633
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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