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Stampa giuridica

Documento


146725
IDG830600277
83.06.00277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Li Donni Maria Pia
Diffusione dei contratti collettivi e clausole di esclusiva
comunicazione al Convegno su "Contratti collettivi di lavoro e informatica", Palermo, 2-4 aprile 1982
Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 359-370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D712; D311321
La contrattazione collettiva degli ultimi anni ha introdotto l' uso di inserire nel corpo dei contratti particolari clausole che disciplinano la diffusione del testo del contratto e la stampa dello stesso. Il motivo ispiratore dell' inserimento di tali clausole va ricercato nell' esigenza, prevalentemente di parte sindacale, di assicurare la capillare diffusione tra i lavoratori e la fedelta' della copia del contratto al testo originale. Tale ultima esigenza si concreta nella previsione di quelle clausole contrattuali, c.d. di esclusiva, che fanno divieto di riprodurre totalmente o parzialmente il testo del contratto. La problematica che si affaccia, e che l' A. affronta nel suo studio, e' quella di analizzare se il contratto collettivo sia riconducibile a quelle opere dell' ingegno tutelate dalla legge sul diritto d' autore (l. 22/4/1941 n. 633). La risposta al quesito e' decisamente negativa. Infatti la natura stessa del sindacato fa ritenere difficilmente ammissibile che esso possa essere creatore di opere di ingegno poiche', l' atto di creazione e' caratteristicamente individuale. Circa la clausola di esclusiva e' da precisare che essa va intesa come obbligatoria non erga omnes, bensi' come divieto di riproduzione, rivolto dai sindacati, ai singoli lavoratori e ai singoli datori di lavoro iscritti ad entrambe le categorie.
art. 12 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 5 l. 22 aprile 1941, n. 633
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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