| La sentenza annotata ritiene infrazionabile il riposo settimanale di
24 ore consecutive. Esso non deve coincidere neppure in parte con il
riposo giornaliero ne' con quello annuale. Pertanto dichiara
incostituzionale l' art. 1, secondo comma, nn. 1), 2), 3), 4), 5),
7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) l. 22/2/1934, n. 370 che esonera
il datore di lavoro dall' obbligo di riconoscere al personale
navigante il riposo settimanale di 24 ore consecutive. L' A.
considera tale sentenza la decisione piu' importante fra quelle sul
riposo settimanale perche' afferma i principi cui le successive
sentenze si sono ispirate. Tali principi stabiliscono la durata
massima del periodo lavorativo settimanale in 6 giorni; se il
lavoratore non puo' fruire del riposo domenicale avra' diritto ad un
altro giorno compensantivo di riposo, in mancanza di quest' ultimo
avra' diritto al risarcimento del danno. Si ribadisce, inoltre, la
differenza tra riposo giornaliero, settimanale e annuale e l'
insopprimibile diritto a fruirne interamente e autonomamente.
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