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146726
IDG830600279
83.06.00279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fiori Leonardo
Ancora sul riposo settimanale e giornaliero
nota a C. Cost. 4 febbraio 1982, n. 23
Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 170-173
D7442
La sentenza annotata ritiene infrazionabile il riposo settimanale di 24 ore consecutive. Esso non deve coincidere neppure in parte con il riposo giornaliero ne' con quello annuale. Pertanto dichiara incostituzionale l' art. 1, secondo comma, nn. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) l. 22/2/1934, n. 370 che esonera il datore di lavoro dall' obbligo di riconoscere al personale navigante il riposo settimanale di 24 ore consecutive. L' A. considera tale sentenza la decisione piu' importante fra quelle sul riposo settimanale perche' afferma i principi cui le successive sentenze si sono ispirate. Tali principi stabiliscono la durata massima del periodo lavorativo settimanale in 6 giorni; se il lavoratore non puo' fruire del riposo domenicale avra' diritto ad un altro giorno compensantivo di riposo, in mancanza di quest' ultimo avra' diritto al risarcimento del danno. Si ribadisce, inoltre, la differenza tra riposo giornaliero, settimanale e annuale e l' insopprimibile diritto a fruirne interamente e autonomamente.
art. 36 comma 3 Cost. l. 22 febbraio 1934, n. 370
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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