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146727
IDG830600280
83.06.00280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazza Francesco
Integrazione guadagni e quote a carico dell' imprenditore
nota a Pret. Bari 1 marzo 1982
Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 173-178
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044
La sentenza annotata ritiene non spettante, ai sensi degli artt. 3, parte seconda, e 5, parte terza, disciplina speciale del contr. coll. naz. lav. 16/7/1979 per l' industria metalmeccanica privata, l' integrazione salariale, a carico del datore di lavoro, dell' erogazione corrisposta dalla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria a favore di intermedi ed impiegati. L' A. ritiene corretta la decisione del Pretore. La Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, istituita con l. 5/11/1968 n. 1115, interviene a fronte di tassative situazioni di crisi economiche settoriali o locali di ristrutturazione e di riorganizzazione. Tale impostazione, sostiene l' A., e' proceduralmente e sostanzialmente differente da quella seguita dal legislatore della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria. Infatti, l' integrazione straodinaria priva sensibilmente di responsabilita' le aziende interessate coinvolgendo direttamente l' apparato statale; l' integrazione ordinaria invece rimetteva principalmente all' azienda e alla responsabilita' del datore di lavoro la decisione eventuale di sospendere o ridurre la produzione. Pertanto, non si puo' fare carico al datore di lavoro di un onere non derivante da una sua precisa responsabilita'.
art. 3 comma 2 contr. coll. naz. lav. 16 luglio 1979 (industria metalmeccanica privati) art. 5 comma 3 contr. coll. naz. lav. 16 luglio 1979 (industria metalmeccanica privata) l. 5 novembre 1968, n. 1115
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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