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| IDG830600280 | |
| 83.06.00280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mazza Francesco
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| Integrazione guadagni e quote a carico dell' imprenditore
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| nota a Pret. Bari 1 marzo 1982
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| Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 173-178
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7044
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| La sentenza annotata ritiene non spettante, ai sensi degli artt. 3,
parte seconda, e 5, parte terza, disciplina speciale del contr. coll.
naz. lav. 16/7/1979 per l' industria metalmeccanica privata, l'
integrazione salariale, a carico del datore di lavoro, dell'
erogazione corrisposta dalla Cassa Integrazione Guadagni
straordinaria a favore di intermedi ed impiegati. L' A. ritiene
corretta la decisione del Pretore. La Cassa Integrazione Guadagni
straordinaria, istituita con l. 5/11/1968 n. 1115, interviene a
fronte di tassative situazioni di crisi economiche settoriali o
locali di ristrutturazione e di riorganizzazione. Tale impostazione,
sostiene l' A., e' proceduralmente e sostanzialmente differente da
quella seguita dal legislatore della Cassa Integrazione Guadagni
ordinaria. Infatti, l' integrazione straodinaria priva sensibilmente
di responsabilita' le aziende interessate coinvolgendo direttamente
l' apparato statale; l' integrazione ordinaria invece rimetteva
principalmente all' azienda e alla responsabilita' del datore di
lavoro la decisione eventuale di sospendere o ridurre la produzione.
Pertanto, non si puo' fare carico al datore di lavoro di un onere non
derivante da una sua precisa responsabilita'.
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| art. 3 comma 2 contr. coll. naz. lav. 16 luglio 1979 (industria
metalmeccanica privati)
art. 5 comma 3 contr. coll. naz. lav. 16 luglio 1979 (industria
metalmeccanica privata)
l. 5 novembre 1968, n. 1115
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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