| La vigente disciplina del segreto, sia nel procedimento penale, sia
nel procedimento di inchiesta parlamentare, soffre da qualche anno di
una persistente crisi di effettivita', a fronte della quale l' A.
sostiene la necessita' di dare piu' largo spazio alle esigenze
democratiche che pongono la pubblicita' come regola, ricorrendo al
segreto solo in ipotesi estreme ed eccezionali. Nel procedimento
penale cio' postula l' adozione di un rito improntato ai principi del
sistema accusatorio, che elimini la fase istruttoria e, con essa, il
segreto che la contraddistingue. Per le Commissioni parlamentari d'
inchiesta l' A., rifacendosi anche ad un voto espresso nella
relazione sull' inchiesta per il caso Sindona, auspica l'
applicazione della regola della pubblicita' dei lavori, che ritiene
ineludibile, anche ai sensi dell' art. 64 comma 2 Cost., per tutti
gli organi parlamentari.
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