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Documento


146782
IDG830800105
83.08.00105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marra Donato
Prospettive di riforma del procedimento legi
Studi parl. pol. cost., an. 14 (1981), fasc. 51, pag. 51-66
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02113
L' A. sostiene che il procedimento in sede redigente ha nei regolamenti delle due Camere un' affinita' solo nominale, poiche' mentre l' art. 96 Reg. Camera si attiene alle riserve stabilite dall' art. 72 Cost., l' art. 36 Reg. Senato assegnando alla Commissione l' approvazione dei singoli articoli del disegno di legge, prevede per la Commissione un' autonomia procedimentale del tutto peculiare. La differenza funzionale tra i due procedimenti redigenti sta nella ripartizione dei compiti tra Assemblea e Commissione. Il Procedimento redigente del Senato risponde - secondo l' A. - ad un criterio maggiormente garantista rispetto all' assegnazione in sede deliberante alla Camera. L' A. propone di riformare le norme dei regolamenti integrando i due articoli.
art. 96 reg. Cam. art. 36 reg. Sen.
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