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146809
IDG830900078
83.09.00078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bettiol Giuseppe
Verso un nuovo codice penale
intervento al Convegno di Varese, ottobre 1981
Indice pen., an. 16 (1982), fasc. 2, pag. 181-188
D5; D59; D0402; F4251; D503; D50105
L' A., premesso che la nostra Costituzione, sia pure riformata democraticamente in termini personalistici, e la riforma del codice penale debbono formare un blocco compatto, inseriti l' uno nell' altra in una visione unitaria di politica criminale che presupponga un' idea chiara e precisa degli scopi o dello scopo principale che si intende realizzare con un codice penale, ricorda che nella personalita' della responsabilita' penale si celano due concetti fondamentali per un diritto penale che serva all' uomo e che sia fatto solo per l' uomo: questi sono la colpevolezza da un lato e la pena retributiva dall' altro: proprio le due grandi imputate per il corso di un secolo la cui emarginazione e' stata di grandissimo danno per il progresso del diritto penale. Colpevolezza, pena retributiva, proporzionalita' garantiscono sostanzialmente un diritto penale aperto sulla liberta'. Va da se' che pensando alla colpevolezza debbono scomparire dalla futura legislazione tutte le inutili bardature definimistiche che appesantiscono un codice superato e tutti i casi di responsabilita' oggettiva che ancora pullulano nel codice vigente. Per quanto concerne le pene il problema e' risolto dalla Costituzione nel senso che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita'. Cio' che deve rimanere fuori di ogni discussione e' il mantenimento della pena detentiva o reclusione che e' l' unica pena veramente sentita dalla coscienza morale e sociale. Le misure alternative alla pena detentiva sono un momento umoristico del diritto penale e devono scomparire, cosi' come le pene accessorie e gli effetti penali della condanna. Cio' umilia l' uomo che ha pagato e gli rende impossibile il reinserimento nella vita. Il pensiero dell' A. e' anche radicalmente diverso da quello di coloro che parlano di difesa sociale, pericolosita', misura di sicurezza. Anche questi sono dei da eliminare in un nuovo codice penale, che voglia rispettare la coscienza morale e le esigenze sociali del popolo italiano.
art. 27 Cost. art. 133 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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