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146811
IDG830900084
83.09.00084 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nuvolone Pietro
L' art. 219 c.p.p. e l' art. 700 c.p.c.
osservazione a Cass. sez. VI pen. 11 dicembre 1981
Indice pen., an. 16 (1982), fasc. 2, pag. 328-331
D44022; D51212; D6101
E' invalso l' uso presso alcune Preture del lavoro di imporre, con provvedimento d' urgenza, ex art. 700 c.p.c., la riassunzione di lavoratori che si ritengono illegalmente licenziati; dopo di che se l' imprenditore, secondo il magistrato, non ottempera puntualmente all' ordine, viene incriminato ex art. 388 c.p. per elusione di un provvedimento cautelare del giudice in tema di tutela del possesso del diritto al lavoro. Tutto cio' puo' essere oggetto di serie perplessita' o di plauso, a seconda dei punti di vista; ma certamente non si puo' approvare l' uso distorto che taluni pretori fanno dell' art. 219 c.p.p., il quale impone alla polizia giudiziaria di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori; in virtu' di tale articolo il Pretore penale del lavoro fa immettere armata manu i lavoratori nell' azienda. Si tratta di una vera e propria abnormita', suscettibile di essere impugnata in Cassazione e di essere annullata, come ha esattamente giudicato la Corte Suprema in una puntuale sentenza.
art. 388 c.p. art. 219 c.p.p. art. 700 c.p.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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