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146815
IDG830900090
83.09.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Prevosto Aldo
La responsabilita' penale nell' esercizio dell' attivita' medico-chirurgica e il "grado" della colpa
Indice pen., an. 16 (1982), fasc. 2, pag. 415-419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50101; D50103; D966; D96910
A conclusione di una breve esposizione sull' indirizzo dottrinario e giurisprudenziale riguardante la valutazione della responsabilita' colposa nell' esercizio dell' attivita' medico-chirurgica, l' A. svolge alcune considerazioni di carattere generale. Ammessa la rilevanza dell' art. 2236 c.c. anche per l' ordinamento penale, ne precisa e delimita l' ambito di applicazione: si tratta infatti di norma non costituente principio generale ma che ha funzione chiarificatrice e di specificazione rispetto alla regola fondamentale di cui all' art. 1176 comma 2 c.c., secondo cui "nell' adempimento delle obbligazioni inerenti all' esercizio di attivita' professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell' attivita' esercitata". Precisati, quindi, i limiti di operativita' dell' art. 2236 c.c. (che sono duplici), l' A. afferma che soltanto ponendosi in una prospettiva che tenga conto della peculiarita' delle prestazioni, sembra possibile contemperare le 2 esigenze fondamentali di tutelare adeguatamente i beni supremi della vita e dell' incolumita' del paziente, e di assicurare una valutazione del comportamento del medico-chirurgo effettivamente proporzionata alla natura e alle difficolta' dell' attivita' esercitata.
art. 1176 c.c. art. 2236 c.c. C. Cost. 28 novembre 1973, n. 166
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