| Relativamente alla gerarchia delle fonti di diritto, l' art. 1 disp.
prel. c.c. e' frutto di un clima culturale che in altri paesi d'
Europa aveva gia' cominciato a subire incrinature. Concezione
autoritaria della sovranita' statale, positivismo giuridico portato a
concepire la legge come sistema completo ed esclusivo, logicismo e
concettualismo giuridico hanno costituito il clima che ha esaltato il
legislatore e mortificato l' elaborazione giurisprudenziale. Ma, dal
tempo dell' entrata in vigore del codice civile italiano, il sistema
delle fonti si e' allungato: oltre la legge, i regolamenti e gli usi,
e' occorso inserire i principi del diritto internazionale, il diritto
comunitario, la Costituzione, le leggi regionali, i contratti
collettivi, ecc.. Sulla giurisprudenza e' ricaduto il compito d'
ordinare la complessa serie delle correlazioni dando un assetto alla
nuova gerarchia delle fonti. Cio' ha contribuito potentemente ad
assegnare alla giurisprudenza una funzione centrale nella vita
giuridica. Ma, ancora piu' centrale e' divenuto il compito di
attribuire una diversa "effettivita'" a regole che erano penetrate
nel dominio giuridico con la portata sostanziale ad esse affidata nel
momento di attribuzione di "validita'" formale. La giurisprudenza e'
cosi' giunta ad assumere un ruolo piu' propriamente creativo nell'
attuale momento storico.
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