Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


146835
IDG820601801
82.06.01801 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Briguori Spina Dora
Contributo all' analisi dei rapporti tra la norma inderogabile e il contratto collettivo
Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 249-286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7124; D30610; D306100; D012
Uno dei piu' interessanti problemi e, forse, il problema per eccellenza che il diritto del lavoro pone al suo interprete e' senza dubbio quello della esatta configurazione del rapporto intercorrente tra norma inderogabile e contratto collettivo. In altri termini, e' ancor oggi attuale porsi l' interrogativo circa la rilevanza attribuita dall' ordinamento all' autonomia collettiva e alle sue manifestazioni negoziali. Alla luce del diritto positivo, pero', e nonostante la coscienza comune che il fenomeno sindacale travalica e rende in parte obsoleti gli schemi dogmatici tradizionali, e' giuocoforza ammettere che la norma inderogabile esplica per intero i suoi tipici effetti di caducazione e sostituzione della clausola contrattuale nulla e di conservazione del contratto collettivo, senza che il meccanismo delineato dal legislatore negli artt. 1339, 1374, 1418 e 1419 c.c. subisca modifiche sostanziali, a causa del fatto che uno dei termini di raffronto sia rappresentato dal contratto collettivo, appunto, anziche' da quello individuale di lavoro subordinato. Anche il metodo di confronto e, cioe', la maniera per identificare la pars negotii invalida deve restare quella tradizionale di procedere per clausole, pur ammettendosi che criteri diversi quali il "conglobamento" o il raffronto per "istituti" lasciano uno spazio maggiore alla politica contrattuale del sindacato. E' questa la conclusione obbligata che discende dalla natura privatistica del contratto collettivo, cosi' come, almeno in termini di diritto positivo, non puo' che essere negativa la risposta all' esigenza avvertita dal sindacato di godere di una maggiore elasticita' nel confronto con la legge o, addirittura, di vedere affermata una pari dignita' tra le proprie manifestazioni negoziali e le disposizioni legali.
art. 1339 c.c. art. 1374 c.c. art. 1418 c.c. art. 1419 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati