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| IDG820601802 | |
| 82.06.01802 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Guarriello Fausta
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| La disciplina legislativa e contrattuale della mobilita'
interaziendale
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| comunicazione al Convegno su "La nuova realta' del mercato del
lavoro: problemi della sua organizzazione giuridica" organizzato
dalla Fondazione Giulio Pastore, Roma, 4 febbraio 1982
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| Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 289-324
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7449
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| La disciplina della mobilita' interaziendale si configura come
soluzione alternativa rispetto ai licenziamenti collettivi per
riduzione del personale in situazioni di crisi occupazionale e
aziendale, generate da processi di ristrutturazione e riconversione
produttiva. Il primo intervento legislativo in materia e' contenuto
nella legge n. 675 del 1977, sul coordinamento della politica
industriale: con questo provvedimento, il legislatore, salvaguardando
una cornice garantista, cerca di favorire i processi volontari di
mobilita' da aziende in crisi verso determinate aziende che assumono
personale, vincolando le prime al rispetto di particolari obblighi di
comunicazione e sospendendo l' efficacia dei licenziamenti collettivi
di lavoratori dichiarati in esuberanza; bloccando il ricorso al
mercato del lavoro, per le seconde, in favore dell' assunzione dalle
liste di mobilita'. Il sostegno economico all' operazione e'
garantito dall' intervento della Cassa integrazione guadagni
straordinaria. In seguito, il legislatore interviene nuovamente sulla
materia, per un verso attenuando la rigidita' delle procedure di
mobilita' e consentendo deroghe in favore dell' autonomia collettiva,
per altro verso fornendo un' interpretazione restrittiva delle
precedenti disposizioni. Il quadro normativo delineato e' altresi'
oggetto di intervento da parte della contrattazione collettiva, che
detta alcune norme volte a razionalizzare, nonche' ad innovare, il
macchinoso congegno legislativo, in favore di una recuperata visione
unitaria del mercato del lavoro dal lato dell' offerta, che va a
saldarsi con le disposizioni riguardanti gli obblighi di informazione
sulle politiche d' impresa. Lo schema disciplinato nei contratti
collettivi nazionali viene seguito negli accordi aziendali in materia
di mobilita'. De jure condendo, la disciplina della mobilita' e'
inserita nel piu' vasto disegno di legge n. 760, di riforma del
collocamento: in questa sede vengono sostanzialmente accolte le
innovazioni introdotte dalla contrattazione collettiva e viene dato
riconoscimento legislativo ad alcune soluzioni miranti ad una
maggiore flessibilita' nella disciplina delle assunzioni (v. le
convenzioni con le imprese, di cui all' art. 13) e a garantire, in
qualche modo, che il reddito assicurato della CIG non rivesta
carattere meramente assistenziale (v.: corsi di qualificazione e
riqualificazione professionale; impiego in lavori socialmente utili).
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| l. 12 agosto 1977, n. 675
l. 9 febbraio 1979, n. 36
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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