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Documento


146836
IDG820601802
82.06.01802 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guarriello Fausta
La disciplina legislativa e contrattuale della mobilita' interaziendale
comunicazione al Convegno su "La nuova realta' del mercato del lavoro: problemi della sua organizzazione giuridica" organizzato dalla Fondazione Giulio Pastore, Roma, 4 febbraio 1982
Riv. dir. lav., an. 1 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 289-324
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7449
La disciplina della mobilita' interaziendale si configura come soluzione alternativa rispetto ai licenziamenti collettivi per riduzione del personale in situazioni di crisi occupazionale e aziendale, generate da processi di ristrutturazione e riconversione produttiva. Il primo intervento legislativo in materia e' contenuto nella legge n. 675 del 1977, sul coordinamento della politica industriale: con questo provvedimento, il legislatore, salvaguardando una cornice garantista, cerca di favorire i processi volontari di mobilita' da aziende in crisi verso determinate aziende che assumono personale, vincolando le prime al rispetto di particolari obblighi di comunicazione e sospendendo l' efficacia dei licenziamenti collettivi di lavoratori dichiarati in esuberanza; bloccando il ricorso al mercato del lavoro, per le seconde, in favore dell' assunzione dalle liste di mobilita'. Il sostegno economico all' operazione e' garantito dall' intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria. In seguito, il legislatore interviene nuovamente sulla materia, per un verso attenuando la rigidita' delle procedure di mobilita' e consentendo deroghe in favore dell' autonomia collettiva, per altro verso fornendo un' interpretazione restrittiva delle precedenti disposizioni. Il quadro normativo delineato e' altresi' oggetto di intervento da parte della contrattazione collettiva, che detta alcune norme volte a razionalizzare, nonche' ad innovare, il macchinoso congegno legislativo, in favore di una recuperata visione unitaria del mercato del lavoro dal lato dell' offerta, che va a saldarsi con le disposizioni riguardanti gli obblighi di informazione sulle politiche d' impresa. Lo schema disciplinato nei contratti collettivi nazionali viene seguito negli accordi aziendali in materia di mobilita'. De jure condendo, la disciplina della mobilita' e' inserita nel piu' vasto disegno di legge n. 760, di riforma del collocamento: in questa sede vengono sostanzialmente accolte le innovazioni introdotte dalla contrattazione collettiva e viene dato riconoscimento legislativo ad alcune soluzioni miranti ad una maggiore flessibilita' nella disciplina delle assunzioni (v. le convenzioni con le imprese, di cui all' art. 13) e a garantire, in qualche modo, che il reddito assicurato della CIG non rivesta carattere meramente assistenziale (v.: corsi di qualificazione e riqualificazione professionale; impiego in lavori socialmente utili).
l. 12 agosto 1977, n. 675 l. 9 febbraio 1979, n. 36
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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