| Fra i problemi piu' dibattuti, ai quali ha dato e da' luogo il rito
del lavoro, introdotto dalla l. 11 agosto 1973, n. 533, vie' quello
della individuazione del momento iniziale del processo (litispendenza
in senso lato). La questione, gravida di conseguenze teoriche e
pratiche, si pone non solo per il procedimento di cognizione in primo
grado, ma anche per le impugnazioni e per alcuni procedimenti
speciali in materia di lavoro. Nel silenzio della legge sul punto,
parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che tale momento
coincide con il deposito del ricorso in cancelleria, altra parte con
la notificazione del ricorso medesimo (analogamente a quanto avviene
per la citazione nel rito civile ordinario). Per risolvere
convenientemente il problema, occorre considerare anzitutto citazione
e ricorso (atti introduttivi del rito ordinario e del rito speciale)
non solo dal punto di vista strutturale, ma soprattutto funzionale,
nell' ambito dei diversi "sistemi", ai quali tali atti fanno
rispettivamente capo. Occorre, inoltre, distinguere tra effetti che
si ricollegano alla proposizione della domanda ed effetti che
presuppongono la instaurazione del contraddittorio. Nel rito del
lavoro, la circostanza che con il deposito del ricorso si producano
importanti effetti di carattere processuale (costituzione in giudizio
del ricorrente, determinazione della giurisdizione e della
competenza, obbligo del giudice di emettere il decreto di fissazione
dell' udienza, ecc.) basta per far ritenere che detto deposito, in
relazione al sistema in cui opera, determini il momento iniziale del
processo, anche se a tale momento non possono farsi risalire altri
effetti, di carattere sostanziale, che presuppongono l' instaurazione
del contraddittorio.
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