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146842
IDG830900069
83.09.00069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tesoriere Giovanni
Brevi considerazioni sul sistema "da ricorso" nel rito del lavoro e sull' inizio della pendenza del processo
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 4, pag. 239-247
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D760; D4192
Fra i problemi piu' dibattuti, ai quali ha dato e da' luogo il rito del lavoro, introdotto dalla l. 11 agosto 1973, n. 533, vie' quello della individuazione del momento iniziale del processo (litispendenza in senso lato). La questione, gravida di conseguenze teoriche e pratiche, si pone non solo per il procedimento di cognizione in primo grado, ma anche per le impugnazioni e per alcuni procedimenti speciali in materia di lavoro. Nel silenzio della legge sul punto, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che tale momento coincide con il deposito del ricorso in cancelleria, altra parte con la notificazione del ricorso medesimo (analogamente a quanto avviene per la citazione nel rito civile ordinario). Per risolvere convenientemente il problema, occorre considerare anzitutto citazione e ricorso (atti introduttivi del rito ordinario e del rito speciale) non solo dal punto di vista strutturale, ma soprattutto funzionale, nell' ambito dei diversi "sistemi", ai quali tali atti fanno rispettivamente capo. Occorre, inoltre, distinguere tra effetti che si ricollegano alla proposizione della domanda ed effetti che presuppongono la instaurazione del contraddittorio. Nel rito del lavoro, la circostanza che con il deposito del ricorso si producano importanti effetti di carattere processuale (costituzione in giudizio del ricorrente, determinazione della giurisdizione e della competenza, obbligo del giudice di emettere il decreto di fissazione dell' udienza, ecc.) basta per far ritenere che detto deposito, in relazione al sistema in cui opera, determini il momento iniziale del processo, anche se a tale momento non possono farsi risalire altri effetti, di carattere sostanziale, che presuppongono l' instaurazione del contraddittorio.
l. 11 agosto 1973, n. 533
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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