| Per accertare la natura, la struttura, lo spazio riservato o negato
dall' attuale sistema giuridico agli interessi diffusi (categoria
ancora controversa) occorre un' analisi storico-evolutiva del
fenomeno. Tra la fine del secolo scorso e l' inizio del nostro, parte
della dottrina aveva ammesso l' esistenza di interessi collettivi:
concezioni solo per alcuni aspetti precorritrici dell' attuale
problematica degli interessi diffusi, sono comunque significative
quali prime affermazioni dell' autonomia del collettivo, della
necessita' di una valutazione differenziata degli interessi
superindividuali. Attualmente la dottrina e la giurisprudenza
distinguono tra interessi diffusi veri e propri e interessi
collettivi: questi ultimi sarebbero caratterizzati da un momento
associazionistico, di aggregazione, di fusione collettiva per il
perseguimento di uno scopo comune. L' interesse e' diffuso quando
presenta una dimensione superindividuale ossia non e' riferibile
esclusivamente a un solo individuo. Cio' non comporta il venir meno
dell' interesse individuale ed e' quindi possibile, data anche l'
evoluzione compiuta dalle concezioni di diritto soggettivo e
interesse legittimo, la coesistenza, nella stessa situazione di
vantaggio, di interessi di natura differente: diritti soggettivi o
interessi legittimi e interessi diffusi. La configurabilita' di
diritti soggettivi o interessi legittimi pur in presenza degli
interessi diffusi, tuttavia, non e' sufficiente: occorrono strumenti
di tutela giuridica capaci di recepire il carattere superindividuale
degli interessi diffusi e le loro specifiche esigenze. Questa e' una
necessita' conseguente al riconoscimento da parte del nostro
ordinamento di tali interessi. Infatti la stessa Costituzione
contiene diverse disposizioni che attribuiscono, implicitamente o
esplicitamente, rilevanza specifica a determinati interessi
superindividuali. In particolare essa riconosce l' interesse diffuso
alla tutela della salute; dell' ambiente; del consumatore.
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