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146869
IDG830600234
83.06.00234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Satta Salvatore
Questioni di voto nel concordato preventivo
Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 2, pt. 1, pag. 105-108
D31300
L' A. ritiene che il creditore a favore del quale sia stato costituito un pegno su tutto il pacchetto azionario non possa votare nel concordato preventivo, cosi' come al creditore a favore del quale sia stato costituito un diritto di prelazione sui beni personali degli azionisti, l' A. nega la possibilita' di partecipare al voto nel concordato. Se il creditore ha consentito all' offerta in garanzia, ci troviamo in presenza di una garanzia, non piu' sui beni del terzo (socio), ma della societa'. Anche qualora manchi il consenso, pero', le cose non cambiano, perche' appare ingiusto che un creditore con garanzia sul bene conti su di esso come chirografario e come preferenziale.
art. 177 comma 2 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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