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146872
IDG830600237
83.06.00237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellegrino Giuseppe
Considerazioni sul fallimento delle societa' irregolari e di altri tipi sociali
Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 2, pt. 1, pag. 126-147
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313; D312119; D312127
L' A. effettua alcune considerazioni riguardo al fallimento di talune societa' irregolari. Cosi', il fallimento della societa' in nome collettivo irregolare produce il fallimento di tutti i soci; il fallimento della societa' in accomandita semplice irregolare produce il fallimento di tutti i soci accomandatari e dei soci accomandanti che abbiano partecipato ad operazioni sociali. Per le societa' di capitali nelle quali l' iscrizione al registro delle imprese ha efficacia costitutiva, non si puo' parlare di societa' irregolare, in quanto, in mancanza della formalita' dell' iscrizione, non puo' sorgere un autonomo soggetto di diritti. La c.d. societa' di armamento, non essendo dotata di autonomia patrimoniale e non avendosi esercizio di una attivita' commerciale, non puo' essere assoggettata alla dichiarazione di fallimento. Le societa' occasionali sono assoggettabili al fallimento solo quando sono costituite per l' esercizio professionale di attivita' economiche. Sempre secondo l' A., le societa' costituite per l' esercizio di una attivita' commerciale possono essere assoggettate al fallimento anche se si propongono di conseguire un fine illecito. Le societa' controllate o collegate ad enti pubblici possono essere assoggettate alla procedura fallimentare, tranne che la legge preveda espressamente per esse la liquidazione coatta amministrativa. Mentre invece le banche di interesse nazionale sono assoggettate alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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