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| IDG830600237 | |
| 83.06.00237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pellegrino Giuseppe
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| Considerazioni sul fallimento delle societa' irregolari e di altri
tipi sociali
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| Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 2, pt. 1, pag. 126-147
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D313; D312119; D312127
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| L' A. effettua alcune considerazioni riguardo al fallimento di talune
societa' irregolari. Cosi', il fallimento della societa' in nome
collettivo irregolare produce il fallimento di tutti i soci; il
fallimento della societa' in accomandita semplice irregolare produce
il fallimento di tutti i soci accomandatari e dei soci accomandanti
che abbiano partecipato ad operazioni sociali. Per le societa' di
capitali nelle quali l' iscrizione al registro delle imprese ha
efficacia costitutiva, non si puo' parlare di societa' irregolare, in
quanto, in mancanza della formalita' dell' iscrizione, non puo'
sorgere un autonomo soggetto di diritti. La c.d. societa' di
armamento, non essendo dotata di autonomia patrimoniale e non
avendosi esercizio di una attivita' commerciale, non puo' essere
assoggettata alla dichiarazione di fallimento. Le societa'
occasionali sono assoggettabili al fallimento solo quando sono
costituite per l' esercizio professionale di attivita' economiche.
Sempre secondo l' A., le societa' costituite per l' esercizio di una
attivita' commerciale possono essere assoggettate al fallimento anche
se si propongono di conseguire un fine illecito. Le societa'
controllate o collegate ad enti pubblici possono essere assoggettate
alla procedura fallimentare, tranne che la legge preveda
espressamente per esse la liquidazione coatta amministrativa. Mentre
invece le banche di interesse nazionale sono assoggettate alla
procedura della liquidazione coatta amministrativa.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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