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146881
IDG830600246
83.06.00246 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bronzini Mario
Conservazione del possesso della cambiale nella revocatoria
nota a Trib. Firenze 17 dicembre 1975
Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 2, pt. 2, pag. 254-257
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330
L' A. si dichiara concorde con quanto riportato nella sentenza. In applicazione dei principi della revocatoria fallimentare che rende inefficaci tanto i pagamenti in contanti quanto le girate cambiarie, il creditore deve restituire il contante ricevuto dal fallito, senza peraltro avere diritto alla consegna, da parte del curatore, della cambiale a suo tempo restituita al fallito. Il curatore deve essere infatti in possesso dell' effetto cambiario per tentare il recupero nei confronti del primo obbligato. Peraltro, il creditore potra' far valere il suo credito nei confronti della massa allegando alla domanda di ammissione al passivo la prova dell' adempimento alla sentenza revocatoria.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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