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146886
IDG830600251
83.06.00251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Millozza Giuseppe
E' obbligatorio il ministero di un difensore nel procedimento di riabilitazione?
nota a App. Trieste 13 febbraio 1976
Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 3, pt. 2, pag. 408-411
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31367
L' A. afferma che la sentenza in questione e' inesatta e ingiusta. Egli ritiene che la domanda di riabilitazione sottoscritta dal solo debitore sia equiparabile ai procedimenti in camera di consiglio, per i quali non e' prescritta, a differenza dei procedimenti contenziosi, la rappresentanza ed assistenza di un difensore. Cosi', secondo l' A., se l' interessato vuole, puo' farsi rappresentare da un procuratore ma questo non puo' essergli imposto. Il procedimento di riabilitazione non richiede alcuna difesa, perche' non si tratta di una lite e puo' essere promosso dal solo interessato (debitore o suoi eredi).
art. 82 c.p.c. art. 737 c.p.c. art. 742 bis c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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