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| IDG830600255 | |
| 83.06.00255 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scalera Italo
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| Fallimento e sequestro di persona
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| Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 3, pt. 1, pag. 251-258
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3131
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| L' A. esamina il caso in cui, a seguito di un sequestro di persona,
il soggetto passivo dello stesso si ritrovi in stato di insolvenza
per l' ingente esborso di denaro rappresentato dal riscatto che ha
dovuto pagare. Dal punto di vista giuridico e' rilevante solo lo
stato di insolvenza in cui si trova il debitore, mentre non rileva la
causa (anche se moralmente giustificabile) che ha portato l'
imprenditore a tale stato. Pertanto il giudice fallimentare deve
dichiararne comunque il fallimento. Per quanto riguarda le
conseguenze di ordine penale connesse ad eventuali reati di
bancarotta o reati societari, l' A. distingue il caso in cui l'
imprenditore individuale paga con beni propri da quello in cui a
pagare sia una societa'. Solo per il primo caso l' A. ritiene non si
debba procedre per la non punibilita' prevista dall' art. 54 c.p..
Infine, l' A. ritiene che il curatore fallimentare possa, agendo a
favore della massa, costituirsi parte civile nel processo penale
contro gli autori del sequestro per ottenere la restituzione del
riscatto pagato dal fallito.
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| art. 1343 c.c.
art. 54 c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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