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146890
IDG830600255
83.06.00255 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scalera Italo
Fallimento e sequestro di persona
Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 3, pt. 1, pag. 251-258
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3131
L' A. esamina il caso in cui, a seguito di un sequestro di persona, il soggetto passivo dello stesso si ritrovi in stato di insolvenza per l' ingente esborso di denaro rappresentato dal riscatto che ha dovuto pagare. Dal punto di vista giuridico e' rilevante solo lo stato di insolvenza in cui si trova il debitore, mentre non rileva la causa (anche se moralmente giustificabile) che ha portato l' imprenditore a tale stato. Pertanto il giudice fallimentare deve dichiararne comunque il fallimento. Per quanto riguarda le conseguenze di ordine penale connesse ad eventuali reati di bancarotta o reati societari, l' A. distingue il caso in cui l' imprenditore individuale paga con beni propri da quello in cui a pagare sia una societa'. Solo per il primo caso l' A. ritiene non si debba procedre per la non punibilita' prevista dall' art. 54 c.p.. Infine, l' A. ritiene che il curatore fallimentare possa, agendo a favore della massa, costituirsi parte civile nel processo penale contro gli autori del sequestro per ottenere la restituzione del riscatto pagato dal fallito.
art. 1343 c.c. art. 54 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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