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Documento


146893
IDG830600258
83.06.00258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonsignori Angelo
La nuova legge sulla liquidazione coatta amministrativa delle cooperative, consorzi e associazioni di cooperative
Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 327-336
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31302; D3123
L' A. esamina la nuova legge 17 luglio 1975, n. 400, emanata per uniformare ed accellerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative, i consorzi e le associazioni di cooperative. Anche se ne denuncia l' insufficienza tecnica, l' A. ritiene lodevole l' aver voluto realizzare l' uguaglianza di trattamento per tutte le liquidazioni coatte amministrative degli enti cooperativi sottoponendole allo schema procedimentale contenuto nel titolo quinto della legge fallimentare. Qualora sia avvenuto lo scioglimento, da parte del Ministero del lavoro, senza liquidazione coatta amministrativa, i creditori o qualunque altro interessato possono proporre domanda di nomina del commissario liquidatore. Se il commissario liquidatore accerta la mancanza di attivita' e di pendenze attive deve in ogni caso dichiarare la chiusura della liquidazione coatta. Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di una societa' cooperativa non si possono iniziare ne' proseguire, contro i beni della societa', le azioni esecutive; piu' specificatamente, neppure le azioni di espropriazione per credito fondiario e fiscale. Le spese sostenute dai commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge, nonche' i loro compensi, qualora le liquidazioni coatte si chiudano per mancanza di attivo, sono poste a carico dello Stato.
l. 17 luglio 1975, n. 400 art. 2540 c.c. art. 2544 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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