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| IDG830600258 | |
| 83.06.00258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bonsignori Angelo
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| La nuova legge sulla liquidazione coatta amministrativa delle
cooperative, consorzi e associazioni di cooperative
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| Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 327-336
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31302; D3123
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| L' A. esamina la nuova legge 17 luglio 1975, n. 400, emanata per
uniformare ed accellerare la procedura di liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative, i consorzi e le
associazioni di cooperative. Anche se ne denuncia l' insufficienza
tecnica, l' A. ritiene lodevole l' aver voluto realizzare l'
uguaglianza di trattamento per tutte le liquidazioni coatte
amministrative degli enti cooperativi sottoponendole allo schema
procedimentale contenuto nel titolo quinto della legge fallimentare.
Qualora sia avvenuto lo scioglimento, da parte del Ministero del
lavoro, senza liquidazione coatta amministrativa, i creditori o
qualunque altro interessato possono proporre domanda di nomina del
commissario liquidatore. Se il commissario liquidatore accerta la
mancanza di attivita' e di pendenze attive deve in ogni caso
dichiarare la chiusura della liquidazione coatta. Dalla data del
provvedimento di liquidazione coatta di una societa' cooperativa non
si possono iniziare ne' proseguire, contro i beni della societa', le
azioni esecutive; piu' specificatamente, neppure le azioni di
espropriazione per credito fondiario e fiscale. Le spese sostenute
dai commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge,
nonche' i loro compensi, qualora le liquidazioni coatte si chiudano
per mancanza di attivo, sono poste a carico dello Stato.
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| l. 17 luglio 1975, n. 400
art. 2540 c.c.
art. 2544 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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