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146896
IDG830600261
83.06.00261 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ragusa Maggiore Giuseppe
Il concordato preventivo con cessione dei beni
nota a Trib. Roma 15 aprile 1976
Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 521-528
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300
Nel concordato preventivo con cessione dei beni si ha l' estromissione del debitore dalla titolarita' dei beni stessi e il loro passaggio alla massa dei creditori. Secondo l' A., discostandosi dall' opinione espressa dal Tribunale, i liquidatori possono essere assimilati al curatore fallimentare e non ai mandatari; sono dunque investiti di un ufficio di diritto pubblico originato dalla sentenza di omologazione. I creditori acquistano solo una disponibilita' dei beni a fini liquidativi. Qualora la cessione dei beni comprenda anche un' azienda, il concordato preventivo non determina automaticamente lo scioglimento del contratto di lavoro. Fino a quando i liquidatori non recedano da tale contratto, il lavoratore ha diritto al pagamento dei suoi crediti in via privilegiata, e percio' con gli interessi.
art. 182 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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