| 146902 | |
| IDG830600267 | |
| 83.06.00267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Pellegrino Giuseppe
| |
| Revocatoria fallimentare e conoscenza dello stato di insolvenza
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 297-316
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D313330
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' azione revocatoria non determina la nullita' dell' atto frudolento
ma solo la sua inefficacia relativa, allo scopo di permettere alla
massa dei creditori di recuperare l' ammontare dei crediti. Tra i
presupposti dell' azione revocatoria fallimentare vi e' quello dell'
esistenza del danno che si presume sia stato arrecato ai creditori,
intaccando la loro par condicio, con gli atti compiuti dal debitore
durante il periodo di insolvenza. A meno che non sia dimostrabile che
l' atto di disposizione non e' astrattamente idoneo a ledere la par
condicio creditorum, cosa assai difficile dato che non occorre
dimostrare che il debitore sapesse di arrecare pregiudizio alle
ragioni dei creditori, bastando che egli abbia posto in essere l'
atto nel periodo in cui versava in stato di insolvenza. La posizione
del terzo e' invece diversa a seconda che l' atto che lo interessa
sia a titolo gratuito o a titolo oneroso. Nel primo caso la legge
sancisce l' inefficacia de iure per tutti quegli atti compiuti dal
fallito nei due anni precedenti il fallimento. Nel secondo caso, il
terzo puo' evitare la revocatoria solo dimostrando di aver ignorato
l' insolvenza del debitore; non l' insolvenza soggettiva, ma quella
oggettiva, cioe' l' effettiva impossibilita' economico-patrimoniale
del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
| |
| art. 64 l. fall.
art. 65 l. fall.
art. 67 l. fall.
art. 2901 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |