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146902
IDG830600267
83.06.00267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellegrino Giuseppe
Revocatoria fallimentare e conoscenza dello stato di insolvenza
Dir. fall., an. 51 (1976), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 297-316
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330
L' azione revocatoria non determina la nullita' dell' atto frudolento ma solo la sua inefficacia relativa, allo scopo di permettere alla massa dei creditori di recuperare l' ammontare dei crediti. Tra i presupposti dell' azione revocatoria fallimentare vi e' quello dell' esistenza del danno che si presume sia stato arrecato ai creditori, intaccando la loro par condicio, con gli atti compiuti dal debitore durante il periodo di insolvenza. A meno che non sia dimostrabile che l' atto di disposizione non e' astrattamente idoneo a ledere la par condicio creditorum, cosa assai difficile dato che non occorre dimostrare che il debitore sapesse di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori, bastando che egli abbia posto in essere l' atto nel periodo in cui versava in stato di insolvenza. La posizione del terzo e' invece diversa a seconda che l' atto che lo interessa sia a titolo gratuito o a titolo oneroso. Nel primo caso la legge sancisce l' inefficacia de iure per tutti quegli atti compiuti dal fallito nei due anni precedenti il fallimento. Nel secondo caso, il terzo puo' evitare la revocatoria solo dimostrando di aver ignorato l' insolvenza del debitore; non l' insolvenza soggettiva, ma quella oggettiva, cioe' l' effettiva impossibilita' economico-patrimoniale del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
art. 64 l. fall. art. 65 l. fall. art. 67 l. fall. art. 2901 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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