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146904
IDG830600384
83.06.00384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossello Carlo C.
In margine all' applicazione dell' art. 1227, comma 2 cod. civ. ad un contratto di noleggio di nave: principi di diritto italiano (e riferimenti di Common Law) in relazione all' onere del creditore di mitigare il danno subito
nota a lodo arbitrale 17 ottobre 1981
Dir. maritt., s. 3, an. 84 (1982), fasc. 3, pag. 480-496
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93420
In margine alla sentenza in esame, l' A. svolge un' analisi del principio secondo il quale il creditore ha l' onere di mitigare il danno subito, cosi' come recepito dal diritto italiano, per passare poi al corrispondente "duty of mitigation" proprio della common law. L' A. osserva che le soluzioni prospettate dalle Corti di common law su questo argomento si distinguono, rispetto a quelle italiane, per la particolare attenzione prestata alle condizioni personali complessive del danneggiato medesimo, nonche' per il concreto richiamo al "mercato" in cui si colloca la prestazione di volta in volta considerata. Passando poi specificatamente alle applicazioni della "doctrine of mitigation" al campo del charter-party, l' A. rileva come sia principio consolidato della giurisprudenza della common law che il noleggiante, in seguito all' inadempienza del charterer nel procurare un carico secondo le previsioni contrattuali, deve normalmente accettare un carico da terzi al miglior nolo ottenibile sul mercato. In caso di risoluzine di un "time charter" i danni del noleggiante devono calcolarsi nella differenza tra il nolo pattuito e quello che la nave poteva ragionevolmente ottenere con un impiego sostitutivo: l' A. ritiene che una soluzione del genere, applicata in maniera elastica, risulti tutto sommato preferibile a quella in commento.
art. 1227 c.c. art. 1175 c.c. art. 1223 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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