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| IDG830600384 | |
| 83.06.00384 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rossello Carlo C.
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| In margine all' applicazione dell' art. 1227, comma 2 cod. civ. ad un
contratto di noleggio di nave: principi di diritto italiano (e
riferimenti di Common Law) in relazione all' onere del creditore di
mitigare il danno subito
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| nota a lodo arbitrale 17 ottobre 1981
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| Dir. maritt., s. 3, an. 84 (1982), fasc. 3, pag. 480-496
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D93420
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| In margine alla sentenza in esame, l' A. svolge un' analisi del
principio secondo il quale il creditore ha l' onere di mitigare il
danno subito, cosi' come recepito dal diritto italiano, per passare
poi al corrispondente "duty of mitigation" proprio della common law.
L' A. osserva che le soluzioni prospettate dalle Corti di common law
su questo argomento si distinguono, rispetto a quelle italiane, per
la particolare attenzione prestata alle condizioni personali
complessive del danneggiato medesimo, nonche' per il concreto
richiamo al "mercato" in cui si colloca la prestazione di volta in
volta considerata. Passando poi specificatamente alle applicazioni
della "doctrine of mitigation" al campo del charter-party, l' A.
rileva come sia principio consolidato della giurisprudenza della
common law che il noleggiante, in seguito all' inadempienza del
charterer nel procurare un carico secondo le previsioni contrattuali,
deve normalmente accettare un carico da terzi al miglior nolo
ottenibile sul mercato. In caso di risoluzine di un "time charter" i
danni del noleggiante devono calcolarsi nella differenza tra il nolo
pattuito e quello che la nave poteva ragionevolmente ottenere con un
impiego sostitutivo: l' A. ritiene che una soluzione del genere,
applicata in maniera elastica, risulti tutto sommato preferibile a
quella in commento.
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| art. 1227 c.c.
art. 1175 c.c.
art. 1223 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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