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146917
IDG830600407
83.06.00407 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
Questioni vecchie e nuove in tema di valutazione del danno alla persona
nota a App. Firenze 5 febbraio 1981, n. 92 Trib. Monza 14 dicembre 1979, n. 1211 Trib. Monza 10 luglio 1980, n. 688 Trib. Monza 4 giugno 1980, n. 400
Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 185-189
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30703
L' A. e' d' accordo con le sentenze riportate. E' giusto non procedere alla determinazione del danno per inabilita' temporanea o permanente seguendo il semplice calcolo matematico del mancato guadagno, ma seguire invece la via equitativa. Occorre infatti distinguere il caso in cui l' inabilita' o invalidita' incide effettivamente nella produzione del reddito da quello in cui non incide. Nel primo caso e' giusto tenere conto, quale parametro, del reddito fiscale; nel secondo caso, invece, cio' non e' possibile dato che manca l' effettivo e concreto danno patrimoniale. Bene hanno fatto quindi i giudici a calcolare il danno attraverso criteri matematici, adeguati pero' da principi di equita'.
art. 4 l. 26 febbraio 1977, n. 39
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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