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146918
IDG830600408
83.06.00408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
Una diversa lettura dell' art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39
Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 3-15
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30703
La materia riguardante la valutazione del danno causato ad una persona fisica, e' stata, prima dell' introduzione dell' assicurazione obbligatoria, caratteristica dall' inadeguatezza delle soluzioni adottate per tale valutazione: infatti inadeguati sono l' uso del mero calcolo matematico del mancato guadagno dovuto alla menomazione fisica e i molteplici correttivi apportati a tale metodo al fine di renderlo piu' rispondente alla molteplicita' dei casi. Con l' entrata in vigore della l. 26 febbraio 1977, n. 39, specificatamente nell' art. 34, si e' operata una netta distinzione tra l' ipotesi in cui l' inabilita' o invalidita' incida sul reddito di lavoro da quella in cui non incida. Nel primo caso il risarcimento del danno deve avvenire prendendo a base il reddito accertato dal fisco, nel secondo caso occorre prendere un altro parametro che il terzo comma dell' art. 4 l. 26 febbraio 1977, n. 39 individua in tre volte l' ammontare minimo della pensione sociale.
art. 4 l. 26 febbraio 1977, n. 39
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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