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146922
IDG830600416
83.06.00416 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Paciello Andrea
A proposito di un caso di riporto di titoli azionari con diritto di voto riservato al riportato e legittimazione al voto
Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 147-151
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312202; D31703
L' A. esamina il caso di una commissionaria che ha dato a riporto, riservandosi il diritto di voto, un certo numero di azioni ordinarie ad un istituto di credito. Nel caso del riporto con diritto di voto riservato al riportato, questi non e' piu' titolare delle azioni trasferite ma ha soltanto una legittimazione al voto. Da cio' scaturisce che la comunicazione prescritta dall' art. 5 l. 7 giugno 1974, n. 216 va fatta dal titolare di tale obbligo (l' istituto di credito cassa incaricata) e non, come e' avvenuto in questo caso, dal riportato (la societa' commissionaria). Tale errore ha comportato, come prescritto dallo stesso art. 5, la sospensione del diritto di voto nell' assemblea anche da parte della societa' commissionaria. Inoltre, l' A., esprime la convinzione che per legittimare il diritto di voto in assemblea da parte del riportato occorre un negozio di procura tra questi e il titolare dei titoli, cioe' il riportatore. Tutto cio', ad avviso dell' A., fa assimilare la figura del riportato, con riserva del voto a favore di quest' ultimo, a quella del rappresentante, dato che con la procura questi spende il nome del riportatore. L' A. ritiene inoltre che la commissionaria non sia affatto tenuta a rivelare i nomi dei propri committenti.
art. 5 l. 7 giugno 1974, n. 216 art. 2370 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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