| L' A. esamina il caso di una commissionaria che ha dato a riporto,
riservandosi il diritto di voto, un certo numero di azioni ordinarie
ad un istituto di credito. Nel caso del riporto con diritto di voto
riservato al riportato, questi non e' piu' titolare delle azioni
trasferite ma ha soltanto una legittimazione al voto. Da cio'
scaturisce che la comunicazione prescritta dall' art. 5 l. 7 giugno
1974, n. 216 va fatta dal titolare di tale obbligo (l' istituto di
credito cassa incaricata) e non, come e' avvenuto in questo caso, dal
riportato (la societa' commissionaria). Tale errore ha comportato,
come prescritto dallo stesso art. 5, la sospensione del diritto di
voto nell' assemblea anche da parte della societa' commissionaria.
Inoltre, l' A., esprime la convinzione che per legittimare il diritto
di voto in assemblea da parte del riportato occorre un negozio di
procura tra questi e il titolare dei titoli, cioe' il riportatore.
Tutto cio', ad avviso dell' A., fa assimilare la figura del
riportato, con riserva del voto a favore di quest' ultimo, a quella
del rappresentante, dato che con la procura questi spende il nome del
riportatore. L' A. ritiene inoltre che la commissionaria non sia
affatto tenuta a rivelare i nomi dei propri committenti.
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