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146923
IDG830600417
83.06.00417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vigo Ruggero
Nota a Cass. 10 novembre 1981, n. 5944 Trib. Catania 14 maggio 1981
Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 18-23
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31331
L' A. si dimostra concorde con la decisione della Corte di Cassazione. La sentenza, modificando in parte una precedente decisione della stessa Suprema Corte, non ritiene abrogato l' art. 42 del r.d. 16 luglio 1905, n. 646 dalla legge fallimentare, ma lo interpreta in modo nettamente restrittivo. La Corte di Cassazione, fallito il mutuatario, lascia l' istituto di credito fondiario libero di scegliere fra l' esercizio dell' azione esecutiva individuale sui beni ipotecati (avvalendosi del summenzionato art. 42) e la partecipazione alla procedura fallimentare. Tuttavia, la scelta di una o dell' altra soluzione comporta una differenza soltanto sui tempi del pagamento (di solito piu' rapidi in caso di esecuzione individuale) ma non sulla misura della prelazione che l' istituto di credito puo' esercitare. Le norme sul credito fondiario che consentono l' esecuzione individuale nel corso del fallimento del mutuatario non riguardano l' estensione del diritto di prelazione ai cosiddeti fattori accessori (interessi relativi alle rate semestrali non ancora scadute, eventuali interessi moratori sulle rate gia' scadute e non pagate, interessi sulle rate con scadenza posteriore al fallimento che non venissero pagate tempestivamente, diritti di commissione spettanti all' istituto di credito).
art. 42 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 54 l. fall. Cass. 25 ottobre 1973, n. 2734
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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