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146924
IDG830600418
83.06.00418 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Presti Gaetano
Nota a Cass. 28 giugno 1980, n. 4089
Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 39-44
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18124; D312209; D312201
Con la sentenza in questione la Corte Suprema ha espresso la propria opinione sui rapporti tra legislazione bancaria e normativa societaria comune. Essa ha statuito che la legge bancaria rende inapplicabili quelle disposizioni societarie ordinarie che siano incompatibili con la stessa. Cosi' e' inapplicabile l' art. 2448 c.c. ad una societa' bancaria soggetta ad amministrazione straordinaria giacche', in questo caso, lo scioglimento della societa' deve avvenire per decreto governativo. Mentre, e' applicabile l' art. 2447 c.c., dato che la ricostituzione del capitale sociale e' conforme agli scopi che si prefigge l' amministrazione straordinaria. Inoltre, l' A. concorda anche con quella parte della sentenza in cui si ritiene non necessaria una maggioranza qualificata per l' adozione della delibera di reintegrazione del capitale sociale. Cosi' come condivide la possibilita' di un' unica votazione per piu' deliberazioni di diverso contenuto, purche' sia salvaguardata l' unitarieta' logica, giuridica ed economica di tutti i provvedimenti.
l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 2447 c.c. art. 2448 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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