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146925
IDG830600419
83.06.00419 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dolmetta A. Aldo
Nota a App. Milano 7 aprile 1981
Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 55-62
D30680; D305711; D30820
Nel sancire la validita' della fideiussione omnibus (quando la garanzia e' prestata per tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti di una banca), la sentenza in questione risulta pienamente conforme all' opinione prevalente in giurisprudenza. Alcuni dubbi sono invece avanzati dalla dottrina che teme che il fideiussore si trovi esposto all' arbitrio della banca. Riguardo alla seconda massima sul requisito della sufficiente indicazione per iscritto dei crediti garantiti dal pegno, come richiesto dal 3 comma dell' art. 2787 c.c., il Tribunale ha espresso la convinzione che sia sufficiente la determinabilita' dei crediti. Che sia, cioe', individuato almeno il rapporto giuridico fonte dei crediti stessi, anche attraverso il sussidio di dati esteriori. Nel negare l' applicabilita' dell' art. 2800 c.c. al pegno di titoli di credito, il Tribunale considera tale pegno come pegno di cosa; l' A. e' convinto pero' che la soluzione sarebbe stata la stessa anche se non si fosse tenuto conto di tale considerazione. L' A., pur manifestando opposizione alla soluzione favorevole adottata dal Tribunale, fa presente che vi e' sempre stata discussione riguardo alla idoneita' dei libri contabili delle aziende di credito a conferire certezza di data alla scrittura privata. E' pienamente concorde nel ritenere che il bollo postale non dia certezza della data se posto sull' involucro contenente il documento; ma esprime dubbi sulla sua idoneita' anche quando sia impresso direttamente sul documento in quanto il bollo postale non e' in grado di indicare il momento dell' effettiva e definitiva redazione.
art. 2787 c.c. Cass. 13 aprile 1977, n. 1380 art. 2800 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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