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| IDG830600603 | |
| 83.06.00603 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ballestrero Maria Vittoria
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| Assunzione, diritto alla qualifica e discriminazione per ragioni di
sesso
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| nota a Cass. sez. lav. 3 novembre 1982, n. 5773
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| Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 832-838
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D735; D7700
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| La fattispecie sulla quale si e' pronunciata la sentenza in questione
riguarda una lavoratrice inquadrata in un livello professionale piu'
basso delle mansioni effettivamente svolte e, successivamente,
"promossa" al grado superiore spettantele, ma con effetto a partire
dalla relativa delibera, a differenza di colleghi maschi, per i quali
il provvedimento ha effetto retroattivo alla data dell' assunzione.
L' A., dopo aver rilevato come l' inquadramento non corrispondente
alle mansioni effettivamente svolte rappresenti una prassi di
discriminazione, per indiretta ammissione dello stesso datore di
lavoro, passa ad esaminare le due massime contenute in sentenza,
affermando che, se la seconda si basa su di un' interpretazione
corretta per la normativa vigente, la prima le appare accettabile
solo in parte. Infatti, secondo l' A., la Corte non doveva, in
realta', rispondere all' interrogativo se il datore di lavoro avesse
o meno il potere di assegnare ad una laureta mansioni di
dattilografa. Bensi' doveva chiedersi se la qualifica di dattilografa
puo' essere attribuita ad una laureata assunta per mansioni
impiegatizie, e se cio' costituisce atto discriminatorio a fronte di
altro trattamento riservato ad un uomo. Ne' appaiono adeguati gli
argomenti addotti a sostegno della tesi dell' affermata
insindacabilita' del comportamento del datore di lavoro.
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| art. 37 comma 1 Cost.
art. 2103 c.c.
art. 96 disp. att. c.p.c.
l. 9 dicembre 1977, n. 903
art. 15 l. 20 maggio 1970, n. 300
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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