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146972
IDG830900135
83.09.00135 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Aniello
Alterazione e soppressione di atti e documenti falsi
nota a Cass. sez. V pen. 22 maggio 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 10, pt. 2, pag. 403-408
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51521; D51525; D51526
La sentenza annotata contiene 3 rilevanti indicazioni: essa distingue la correzione di errori materiali dalle modificazioni concettuali di un atto; definisce l' alterazione come soppressione, sostituzione o aggiunta di parti di un documento preesistente; qualifica come falsita' qualsiasi alterazione ancorche' ripristini la verita' dei fatti rappresentata documentalmente quando, cioe', corregga un documento o un atto falso, modificandone il significato. Mentre la prima indicazione e' conforme ad un orientamento ormai pacifico in dottrina e giurisprudenza, le altre due -sostiene l' A.- necessitano di verifica. La soppressione di una parte dello scritto puo' rendere il documento inutilizzabile nel qual caso non si potrebbe parlare di alterazione, e poi e' dato osservare che le principali norme che prevedono ipotesi di alterazioni fanno riferimento a condotte che hanno per oggetto atti e documenti veri. Secondo l' A. in sintesi puo' dirsi che, quanto alla scrittura privata, e' esclusa la punibilita' della soppressione di una scrittura materialmente falsa, mentre e' punibile l' alterazione di una scrittura gia' falsa e la soppressione di una scrittura rappresentativa di un atto privato ideologicamente falso; quanto all' atto pubblico e' sempre esclusa la punibilita' della soppressione di atti o documenti falsi, mentre colui che abbia alterato, senza sopprimerlo, un documento pubblico e' normalmente punibile a titolo di uso di atto falso.
art. 476 c.p. art. 478 c.p. art. 479 c.p. art. 485 c.p. art. 486 c.p. art. 489 c.p. art. 490 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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