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| IDG830900136 | |
| 83.09.00136 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Calabrese Donato
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| Sulla rilevanza esterna o meno del parere della Commissione edilizia
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| nota a Cass. sez. III pen. 2 luglio 1980
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 10, pt. 2, pag. 430-432
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1822; D18211; D540
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| Il problema trattato dalla sentenza annotata e' il seguente: se il
parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale, una
volta comunicato, abbia rilevanza giuridica esterna; in altri
termini, se tale parere possa equivalere a licenza di costruzione. La
Suprema Corte sostiene la soluzione negativa; di diverso avviso e' il
Consiglio di Stato. Secondo l' A. e' piu' corretta l' ipotesi del
Consiglio di Stato. Infatti il parere della Commissione edilizia, che
non ha rilevanza esterna di per se', acquista tale rilevanza
allorche' il Sindaco dimostri di voler fare suo il parere espresso
dall' organo consultivo. Occorre distinguere l' ipotesi in cui il
parere rimane un atto meramente interno, preparatorio dell' iter
amministrativo per valutare la sussistenza dei requisiti e l'
opportunita' di concedere la licenza edilizia, dall' ipotesi in cui
il parere viene integralmente recepito. Ipotesi a se', e' quella in
cui il parere favorevole emesso dalla Commissione edilizia, ancorche'
noto, non sia stato comunicato all' interessato (l' omessa
comunicazione del parere negativo, peraltro, e' fine a se' stessa).
In siffatta ipotesi, esso non puo' equivalere a licenza di
costruzione.
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| art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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