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146973
IDG830900136
83.09.00136 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Calabrese Donato
Sulla rilevanza esterna o meno del parere della Commissione edilizia
nota a Cass. sez. III pen. 2 luglio 1980
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 10, pt. 2, pag. 430-432
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1822; D18211; D540
Il problema trattato dalla sentenza annotata e' il seguente: se il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale, una volta comunicato, abbia rilevanza giuridica esterna; in altri termini, se tale parere possa equivalere a licenza di costruzione. La Suprema Corte sostiene la soluzione negativa; di diverso avviso e' il Consiglio di Stato. Secondo l' A. e' piu' corretta l' ipotesi del Consiglio di Stato. Infatti il parere della Commissione edilizia, che non ha rilevanza esterna di per se', acquista tale rilevanza allorche' il Sindaco dimostri di voler fare suo il parere espresso dall' organo consultivo. Occorre distinguere l' ipotesi in cui il parere rimane un atto meramente interno, preparatorio dell' iter amministrativo per valutare la sussistenza dei requisiti e l' opportunita' di concedere la licenza edilizia, dall' ipotesi in cui il parere viene integralmente recepito. Ipotesi a se', e' quella in cui il parere favorevole emesso dalla Commissione edilizia, ancorche' noto, non sia stato comunicato all' interessato (l' omessa comunicazione del parere negativo, peraltro, e' fine a se' stessa). In siffatta ipotesi, esso non puo' equivalere a licenza di costruzione.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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