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146975
IDG830900138
83.09.00138 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzarra Assunta
Inammissibilita' dell' appello istruttorio, rinvio a giudizio ed improseguibilita' dell' azione penale
nota a Cass. sez. IV pen. 27 novembre 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 445-450
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60414; D6211; D6312; D6343; D6354
L' annotata sentenza ritiene che l' ordinanza di rinvio a giudizio emessa malgrado l' inammissibilita' dell' appello sia radicalmente nulla e, dunque, estranea alla disciplina dettata dall' art. 439 c.p.p. concernente le questioni che riguardano le nullita' dell' ordinanza di rinvio a giudizio. L' esame di esse nullita' pertanto e' inibito nella fase iniziale del dibattimento. Secondo l' A., tale impostazione non e' condivisibile poiche' l' elencazione contenuta nell' art. 439 non e' tassativa, e comunque la norma ha quale scopo di delimitare alle questioni ivi elencate la prevista decadenza, non anche il fine di sottrarre al giudice la possibilita' di definire preliminarmente le situazioni processuali non altrimenti sanabili. La pronuncia commentata non puo' parimenti essere condivisa -sostiene l' A.- laddove afferma che l' inammissibilita' dell' appello per intempestiva presentazione dei motivi, si risolve in una improseguibilita' dell' azione penale, da dichiararsi con sentenza ex art. 152 c.p.p.. Secondo l' A., l' unica formula consentita e' quella di dichiarare con sentenza l' inammissibilita'.
art. 152 c.p.p. art. 439 c.p.p. art. 512 c.p.p. art. 513 c.p.p. art. 524 c.p.p. art. 539 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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