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146976
IDG830900140
83.09.00140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bursese Gaetano Antonio
Interesse privato in atti d' ufficio e obbligo di astensione del giudice
nota a Cass. sez. VI pen. 22 maggio 1980
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 461-464
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51113
La sentenza annotata, concernente un interessante e raro caso di interesse privato in atti d' ufficio a carico di un magistrato, fissa il principio secondo cui "le norme del tit. II del codice penale, con le quali il legislatore intende tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo corretto svolgimento da ogni turbativa posta in essere sia dal soggetto ad essa legato da un particolare rapporto organico sia dall' estraneo, si riferiscono non soltanto a quella particolare funzione che si esplica in via amministrativa, ma a tutta l' attivita' degli organi dello Stato e quindi anche all' attivita' del giudice". Assume conseguentemente rilevanza penale la mancata astensione, allorche' sia obbligatoria, da parte del giudice che abbia emesso un provvedimento giudiziario in una controversia civile segnata da un suo interesse personale. Secondo l' A. il problema va risolto tenendo conto che occorre pur sempre presupporre la sussistenza in capo all' agente dell' elemento soggettivo della colpevolezza, qualificabile nel caso di specie come dolo. Occorrera' quindi provare, in ogni caso, che il giudice, non astenendosi, ha inteso strumentalizzare la propria funzione giurisdizionale per l' inammissibile perseguimento di finalita' personali o comunque private
art. 324 c.p.
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